Descrizione
Il cambio di residenza è il trasferimento del luogo nel quale una persona stabilisce la propria abituale dimora; deve essere dichiarato dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia all'ufficio Anagrafe del Comune.
• Come fare per richiedere il cambio di residenza: Le istanze possono essere inoltrate attraverso le seguenti modalità:
- sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe
- tramite del fax o raccomandata con allegate le fotocopie dei documenti richiesti
- Via telematica ad una delle seguenti condizioni:
- o che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
-
o che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
-
o che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
-
o che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
- del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
- del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.
Le domande possono anche essere presentate agli sportelli dell’Anagrafe in via Castello 26. Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:
Fax: 045 9215913
Email: anagrafe@comune.castel-d-azzano.vr.it
PEC: casteldazzano@legalmail.it
RACCOMANDATA: Ufficio Anagrafe Comune di Castel d’Azzano - via Castello n.26 - 37060 Castel d’Azzano (VR)
• Che documentazione serve portare?
- Modulo di richiesta del cambio di residenza, scaricabile in formato pdf o doc (vedi documentazione allegata)
- Copia di un documento d’identità in corso di validità del/i richiedente/i
- Codice fiscale del/i richiedente/i
- Patenti (se in possesso)
- Copia del titolo di soggiorno (contratto d’acquisto, contratto di locazione, usofrutto ecc…)
- Eventuale assenso del proprietario/persona già residente per uso dell'abitazione abitazione da parte di terzi
Per i cittadini stranieri
- Attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari
- Permesso di soggiorno o nullaosta della questura per i cittadini extracomunitari
• Sono previsti dei costi?
Non sono previsti costi
• Tempi e Scadenze:
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
• Ulteriori informazioni:
- Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore
Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è richiesto presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato).
L'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'uffciale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunquie obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 dellla L. n.241/1990.
- Richiedenti protezione internazionale
L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano pertanto da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, mentre sono pienamente ricevibili e vanno certamente operate le mutazioni di residenza, cioè i semplici trasferimenti da un luogo di dimora abituale all’altro, anche in diversi Comuni.
La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.
• A quale ufficio posso rivolgermi per ottenere informazioni aggiuntive?